Risarcimento dei costi di recupero

In base all'Articolo 6 del Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 possono essere imputati al debitore i costi per l'attività stragiudiziale di recupero credito sostenuti dal creditore procedente:

  1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
  2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Quantificazione del risarcimento

In osservanza al suddetto Decreto Legislativo, la quantificazione del risarcimento dei costi di recupero, eseguita nei confronti del debitore per conto dei nostri clienti (creditori), viene determinata in base alle tariffe forensi vigenti in materia stragiudiziale di recupero credito.


Esempio di risarcimento

Il cliente ci affida un credito da recuperare di € 2.000,00 scaduto da 12 mesi. Al debitore vengono richiesti i seguenti importi:

  1. Capitale € 2.000,00
  2. Interessi € 163,72
  3. Risarcimento costi di recupero € 292,78
  4. Importo totale richiesto € 2.456,50

Se il debitore paga l'importo richiesto di € 2.456,50 il creditore mandante recupera anche le spettanze dovuteci.


In tale situazione il creditore non sostiene alcun costo poichè questo viene rimborsato dal debitore.


Precisazione

In caso di mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore, a titolo di risarcimento dei costi di recupero, restano a carico del creditore i compensi indicati nel mandato di incarico conferito.


Il risarcimento dei costi di recupero credito non si applica per i crediti antecedenti l' 8 Agosto 2002.