RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE
procedura legale di recupero credito in Inghilterra
In Inghilterra la procedura di recupero del credito presenta le
seguenti caratteristiche:
Con il deposito dell'istanza presso la Corte il
creditore dovrà allegare (quanto meno):
• Copie di delle fatture non pagate;
• Copie di tutta la corrispondenza col debitore
concernente le fatture non pagate;
• Qualsiasi altro dato che possa essere di
utilità.
Eseguita la notifica dell’istanza al convenuto,
questi è tenuto, se intende opporsi, a
depositare la propria difesa presso il
Tribunale. Se ciò avviene, la Corte definisce il
calendario delle attività che dovranno essere
effettuate dalle parti prima della comparizione
dinanzi ai giudici. Esse comprendono: la
produzione di documenti, eventuali perizie,
testimonianze sui fatti.
Successivamente vi sarà un'udienza di
comparizione delle parti presso la High Court a
Londra, oppure in una delle Country Courts
locali.
Vi sono diversi modi per ottenere quanto
stabilito da una sentenza favorevole, in
particolare ciò sarà possibile mediante:
a. L'esecuzione - In questo modo è conferito il
potere ad un ufficiale giudiziario sia di
riscuotere le somme dovute oppure di sottrarre i
beni dalla casa o dalla società del convenuto
per effettuarne vendita all'asta. Vi sono dei
limiti nei poteri dell'ufficiale giudiziario; ad
esempio non possono essere sottoposti a
pignoramento oggetti casalinghi essenziali e
neppure gli attrezzi necessari per l'esercizio
della professione.
b. Un' ordinanza di pignoramento dello stipendio
- E' possibile ottenere un' ordinanza dal
tribunale che imponga al datore di lavoro di
dedurre dallo stipendio del debitore una somma
stabilita per ogni giorno di paga.
c. Un “Third Part Debt Order" (paragonabile ad
un Ordinanza di pignoramento di somme presso
terzi) - Se il convenuto è creditore nei
confronti di terzi, è possibile ottenere un
“Third Part Debt Order" mediante il quale il
tribunale ingiunge al terzo di pagare
all'attore, limitatamente all'ammontare
stabilito in sentenza, quanto dovuto dal terzo
al convenuto.
d. Un' ordinanza di pegno - Se il convenuto
possiede beni il Tribunale può garantire il
creditore tramite un'ordinanza di pegno sul
bene.
e. Istanza di fallimento - In caso di
liquidazione di una somma superiore a 750
Sterline è possibile fare istanza di fallimento
contro il debitore.
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