RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE
procedura legale di recupero credito in Germania
Il Procedimento
Monitorio ( Das Mahnverfahren)
Il procedimento monitorio è regolato dagli artt.
688-703 ZPO, ossia il codice di procedura civile
tedesco.
E’ necessario che il credito sia certo.
Il procedimento ingiuntivo non è ammesso per
crediti d’imprenditori che risultano da
contratti di mutuo per consumatori ai sensi dei
§§ 491-504 BGB( =c.c. tedesco)nei quali
l’interesse effettivo annuale supera l’interesse
basico esistente al momento della stipulazione
del contratto per più di 12 punti percentuali.
Il processo ingiuntivo ha avvio con il ricorso
per decreto ingiuntivo presso la competente
Pretura. Ogni “Land” (ossia ogni Regione della
Germania) è dotata di una pretura centrale
competente per i ricorsi promossi dai residenti.
Ad esempio, in Baviera è competente la pretura
di Coburg (=Amtsgericht Coburg) per tutti i
ricorsi predisposti dai residenti in Baviera.
Per tutti i ricorsi presentati da creditori
esteri è invece compente la Pretura di
Berlino-Schöneberg.
Compente ad emettere il decreto ingiuntivo (=Mahnbescheid)
è l’Ufficiale Giudiziario presso la Pretura
competente.
Il ricorso può anche essere avanzato in forma
elettronica. Il ricorso non prevede alcuna
motivazione e la pretura provvede tramite
l’Ufficiale Giudiziario senza previamente
controllare l’esistenza del credito; al debitore
viene ingiunto di pagare la somma richiesta
entro un termine di due settimane. Dopo
l’emanazione del decreto ingiuntivo, è la
medesima Pretura a provvedere alla notifica al
debitore.
Nel caso in cui il debitore non si opponga entro
il termine di due settimane dalla notifica, il
creditore può richiedere, fino ai successivi sei
mesi, la notifica al debitore del decreto di
esecutorietà (=Vollstreckungsbescheid) che
consente l’esecuzione forzata. In caso di
inattività, decorsi i sei mesi il decreto
ingiuntivo rimane senza effetto.
Fino all’emanazione del decreto d’esecutorietà,
il debitore può opporsi al decreto ingiuntivo
tramite “Widerspruch”, anche senza addurre
motivi specifici. Una volta emesso il decreto
d’esecutorietà il debitore si può presentare
opposizione mediante “Einspruch” entro il
termine di due settimane dopo la notifica.
Nel caso in cui il debitore si opponga al
decreto ingiuntivo si avvia un’azione ordinaria.
Con il decreto ingiuntivo e con il decreto
d’esecutorietà la Pretura fissa direttamente
anche le spese e le competenze legali così come
anche le spese giudiziarie che vengono
addebitate al cliente.
I costi del procedimento ingiuntivo dipendono
dall’importo del credito. A titolo
esemplificativo, per un importo del credito pari
a 5.000 Euro il costo per le spese di contributo
unificato è pari a 60 Euro.
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