1. Fase precontenziosa
In Francia, il principale atto da porre in
essere durante questa fase è l’invio d’una
lettera di messa in mora che, ai sensi
dell’articolo 1153 del codice civile francese,
provoca la decorrenza degli interessi.
Essa serve pure a dimostrare all’autorità
giudiziaria che si è tentato un recupero diretto
del credito.
2. Fase contenziosa
I singoli procedimenti esperibili per il recupero di un credito sono:
Decreto ingiuntivo
Il ricorso per decreto ingiuntivo va presentato
alla Cancelleria del Tribunale di Commercio del
luogo in cui il debitore ha la propria sede. Se
la documentazione allegata viene considerata
sufficiente, il decreto ingiuntivo ordinante il
pagamento della somma dovuta viene emesso in
circa dieci – quindici giorni.
Questa procedura è particolarmente veloce; il
debitore può opporsi al decreto entro il termine
di venti giorni dalla notifica dello stesso da
parte dell’Ufficiale Giudiziario.
L’opposizione apre una causa ordinaria che ha
una durata di circa otto – dodici mesi. In
Francia, contrariamente a quanto avviene in
Italia, il giudice non ha la facoltà di
dichiarare, in corso di causa, la provvisoria
esecutorietà dell’ingiunzione opposta.
All’esito del giudizio di opposizione, verrà
pronunciata la sentenza che, se confermativa del
decreto e dichiarata provvisoriamente esecutiva,
permetterà poi di passare alla fase appunto
esecutiva.
Référé provision
Si tratta d’un procedimento rapido (destinato a
concludersi con un’ordinanza) e tipico
dell’ordinamento francese.
Esso si svolge in contraddittorio fra le parti e
si esaurisce solitamente in un’unica udienza nel
corso della quale il creditore (che, per
utilizzare questo procedimento con speranze di
successo, deve documentare in modo completo il
proprio credito ed essere al riparo da eccezioni
del debitore) deve tentare di dimostrare in modo
incontrovertibile la fondatezza della propria
pretesa.
La procedura viene avviata con un normale atto
di citazione davanti al Tribunale di Commercio
del luogo dove ha sede il debitore. La data
dell’udienza in vista della quale viene
notificata la citazione viene previamente
indicata dal Tribunale stesso.
Tale procedura ha il vantaggio di essere rapida;
la decisione – in questo caso provvisoriamente
esecutiva per legge – viene pronunciata nel
contraddittorio delle parti entro un termine di
circa venti / trenta giorni dal momento della
notifica della citazione.
L’ordinanza emessa, inoltre, essendo
provvisoriamente esecutiva, viene raramente
impugnata.
E’ comunque da considerare che, nel caso in cui
la documentazione comprovante il credito sia
ritenuta insufficiente o se il debitore solleva
contestazioni di una qualche serietà, il giudice
accerta l’esistenza di una “contestation réelle
et sérieuse” ed invita l’attore a promuovere una
causa ordinaria, il che naturalmente comporta
una perdita di tempo ed un aggravio di costi.
Causa ordinaria
Nel caso in cui la documentazione comprovante il
credito appaia insufficiente o vi sia il rischio
che il debitore possa sollevare delle
contestazioni serie, occorre promuovere una
causa ordinaria davanti al Tribunale di
Commercio competente.
La durata media della causa è, in primo grado,
di circa otto – dodici mesi.
Occorre pure precisare che la decisione
pronunciata in primo grado è raramente
dichiarata provvisoriamente esecutiva e, quindi,
in caso d’impugnazione, essa può essere eseguita
solo all’esito dell’appello (il quale, in media,
dura diciotto – ventiquattro mesi).
Esecuzione
Qualora il debitore condannato al pagamento non
versi il dovuto spontaneamente, occorre
procedere all’esecuzione forzata della decisione
ottenuta.
La competenza per tale procedura spetta
all’Ufficiale Giudiziario.
Circa i titoli di
credito è opportuna una precisazione.
Se in Italia, la cambiale può effettivamente
agevolare il recupero del credito (permettendo
di procedere immediatamente all’esecuzione
forzata), ciò non è così in Francia dove la
“lettre de change” accettata non costituisce mai
un titolo esecutivo. Essa consente tutt’al più
di procedere a degli atti conservativi sul
patrimonio del debitore.
