In Austria vi sono due possibili azioni legali da istruire per il recupero del credito in sede giudiziale, ossia il giudizio ordinario di cognizione e il ricorso per decreto ingiuntivo i quali presentano le seguenti caratteristiche:
Giudizio ordinario
Dopo la presentazione della domanda introduttiva
del giudizio, il giudice di solito pone un
termine, non superiore a quattro settimane, alla
parte convenuta per la presentazione della
comparsa di risposta. Se la parte convenuta non
dovesse rispettare il termine posto dal Giudice
per la presentazione della comparsa di risposta,
il Giudice, su istanza della parte attrice,
emanerà una sentenza di contumacia, che sarà
notificata alla parte convenuta. A quel punto,
la parte convenuta può proporre appello entro un
termine perentorio di quattro settimane.
Trascorso tale termine senza che la parte
convenuta abbia agito, la sentenza di contumacia
passa in giudicato e si può iniziare la
procedura di esecuzione.
Se viene invece presentata la comparsa di
risposta ha avvio la procedura normale di
cognizione e le parti devono indicare testimoni
e prove documentali.
Nella procedura civile austriaca esiste un rigoroso divieto di presentare in appello nuovo motivo o nuove prove, è pertanto importante presentare tutte le prove già nel giudizio di primo grado.
L'introduzione di una procedura d'esecuzione forzata in linea di massima non è ammessa prima che la sentenza sia passata in giudicato.
Il decreto ingiuntivo
Davanti alle Preture è ammesso il procedimento d'ingiunzione per un credito in denaro che non supera l'importo di € 30.000.
Il procedimento d’ingiunzione è il metodo più
rapido per far valere una fattura esigibile, di
un ammontare inferiore a € 30.000, non pagata da
un debitore in Austria. Non è necessario dare
prova scritta del diritto fatto valere. È
sufficiente che l’atto di citazione contenga
tutte le indicazioni formali e l’asserzione che
una determinata fattura esigibile non è stata
pagata dal debitore.
La procedura inizia con la presentazione di una
domanda presso la pretura competente per
territorio. Dopo il ricevimento della stessa e
dopo aver esaminato i suoi requisiti legali il
pretore emana un Decreto ingiungendo alla parte
convenuta di pagare la somma richiesta entro
quattordici giorni o di presentare nello stesso
termine l'opposizione. In mancanza di
opposizione e dopo il passaggio in giudicato del
titolo il giudice, su istanza del creditore,
inizierà l'esecuzione forzata.
La presentazione tempestiva dell'opposizione determina la cessazione automatica dell’efficacia del decreto d'ingiunzione. In seguito all'opposizione sarà introdotta la procedura regolare e il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Procedimento fondato su cambiali e assegni
La struttura, le condizioni e lo scopo di questo procedimento sono simili a quelli del procedimento d'ingiunzione. È però ammesso solo per i diritti derivanti da un assegno/cambiale valido in base alla legge sugli assegni/ cambiali ma senza limite di valore, ossia ci si può servire di questo procedimento anche per un importo superiore a € 30.000.
L'assegno/la cambiale deve essere presentato in originale unitamente alla domanda. Se i titoli di credito non presentano irregolarità formali il giudice emette il decreto ingiuntivo.
Se la parte convenuta presenta opposizione, la parte attrice può nondimeno chiedere l'introduzione dell'esecuzione provvisoria
